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Newsletter Osservatorio Europa n. 4_2014

Osservatorio Europa

Newsletter n. 4 del 21 marzo 2014

 

CONVEGNI 

NOVITÀ LEGISLATIVE 

GIURISPRUDENZA 

ALTRE NOTIZIE 


CONVEGNI


28 e 29 marzo, Bergamo.
Difendere investigando: ritardi, opportunità, prospettive

Al Convegno Nazionale organizzato dall’Osservatorio per le investigazioni difensive – in cui il ricco parterre di relatori spazierà dalla cultura delle investigazioni della difesa alla deontologia per passare attraverso le fonti dichiarative, le prove scientifiche e le prove documentali – ci si soffermerà anche sul tema delle indagini della difesa nella prospettiva europea, assegnato all’avv. Carmela Parziale, delegata della Giunta per l’Osservatorio sull’Europa.

Programma

28 marzo, Parma.
Diritto penale e diritto sovranazionale: uno sguardo prospettico.


Si segnala un interessante convegno, organizzato dalla Camera Penale di Parma, sul tema “Diritto penale e diritto sovranazionale: uno sguardo prospettico”, che vedrà gli interventi dell’avv. Marina Silvia Mori del Foro di Milano e dell’avv. Domenico Battista del Foro di Roma e sarà coordinato dall’avv. Simone Zancani del Foro di Venezia.

Locandina

27 marzo , Milano.
La procura europea. Uno spazio investigativo comune


Il convegno, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il Centro Studi di Diritto Penale Europeo (CSDPE), vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, della Prof.ssa Silvia Buzzelli (Associato di Procedura penale europea all’Università degli Studi di Milano-Bicocca), del Dott. Lorenzo Salazar (Ministero della Giustizia), del Dott. Ezio Perillo (Giudice al Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea), della Prof.ssa Francesca Ruggieri (Ordinario di Diritto processuale penale all’Università dell’Insubria, Responsabile scientifico del Centro Studi di Diritto Penale Europeo e componente dell’Osservatorio Europa) e dell Avv. Salvatore Scuto (Presidente della Camera Penale di Milano); coordina la Dott.ssa Giulia Turri (magistrato referente della formazione decentrata con competenze in diritto europeo).

L’incontro è aperto anche alla partecipazione degli avvocati; sono a tal fine riservati 150 posti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema Riconosco).

Locandina

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NOVITÀ LEGISLATIVE


12 marzo 2014 - Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sulla proposta di regolamento che istituisce la Procura Europea

Il 12 marzo scorso, con 487 sì, 161 no e 30 astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento per l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore Europeo.

Ora il testo passa al Consiglio, che dovrà esprimersi all’unanimità. In mancanza, si dovrà procedere alla cooperazione rafforzata ai sensi dell’articolo 86 del TFUE.

L’Osservatorio Europa sta predisponendo un commento che verrà pubblicato al più presto.

28 febbraio 2014 - Approvato il decreto legislativo sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Il Consiglio dei Ministri, colmando la lacuna denunciata dall’avv. Paola Rubini e dal prof. Michele Caianiello, rispettivamente responsabile e componente dell’Osservatorio Europa, alla trasmissione "Il rovescio del diritto" curata da Giandomenico Caiazza per Radio Radicale, ha approvato il decreto legislativo n. 32/2014, con cui si è provveduto al recepimento della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

In particolare, all’articolo 104 c.p.p. è stato aggiunto un comma 4-bis, che riconosce all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato e al fermato, che non conoscano la lingua italiana, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore.

Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 143 c.p.p. estende il diritto dell’imputato che non conosca la lingua italiana all’assistenza gratuita dell’interprete e il diritto alla traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, degli atti processuali. Prevede altresì che l’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana debba essere compiuto dall’autorità giudiziaria.

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GIURISPRUDENZA


Corte eur. dir. uomo, caso Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014

La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha rilevato la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 4 del Protocollo 7 CEDU, che sancisce il divieto di essere giudicati e puniti due volte per lo stesso reato (cd. ne bis in idem).

Infatti, i giudici europei hanno sostenuto che l’addebito mosso nel processo penale a carico di Franzo Grande Stevens e Gianluigi Gabetti per l’equity swap di Ifil-Exor è, in sostanza, il medesimo per il quale i due furono condannati in sede amministrativa nel 2009 a seguito di una procedura promossa dalla Consob.

Le vittime, pertanto, dovranno ricevere un risarcimento di 10.000 euro per danni morali dallo Stato italiano.

Leggi la sentenza

Corte eur. dir. uomo, caso Placì c. Italia del 21 gennaio 2014

Con la sentenza in esame la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per la violazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione a causa del trattamento subito da un cittadino italiano durante il servizio militare.

Più precisamente, ha rilevato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione (che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti) poiché, nel periodo successivo al reclutamento e alla luce delle condizioni fisiche e psichiche del ricorrente, le autorità responsabili avevano tenuto una condotta negligente relativamente agli effetti assolutamente negativi che il servizio di leva e le punizioni inflitte in tal sede hanno avuto sul ricorrente.

Secondo la giurisprudenza consolidata della C.E.D.U., infatti, sullo Stato grava un obbligo generale di vigilare affinché nessuno sia sottoposto a tali trattamenti. Per quanto riguarda le specificità della vita militare, inoltre, è compito dello Stato valutare attentamente lo stato fisico e psicologico delle reclute alla luce delle difficoltà connesse alle particolari caratteristiche della vita militare e ai doveri e alle responsabilità speciali che gravano sui membri dell’esercito. Pertanto, tenuto conto delle esigenze pratiche del servizio militare, gli Stati devono istituire un sistema efficace di controllo medico per le potenziali reclute, allo scopo di garantire che la loro salute e il loro benessere non siano messi in pericolo e la loro dignità umana possa essere compromessa durante il servizio militare.

Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 6 della Convenzione, la Corte ha dichiarato la violazione del diritto a un equo processo per imparzialità e terzietà del giudice, essendo stato violato il principio di parità delle armi. I giudici europei hanno rilevato, invero, che la composizione del collegio peritale non era conforme alle esigenze d’imparzialità richieste dalla Convenzione poiché lo stesso comprendeva medici militari, con l’eccezione di un solo membro laico, nominati e stipendiati dal Ministro della Difesa.

Pertanto, è stato riconosciuto al ricorrente un indennizzo pari a 40.000 euro per danni morali e 17.000 euro per le spese legali.

Leggi la sentenza (Inglese)

Corte Penale Internazionale, caso Germain Katanga del 7 marzo 2014

Nel caso in esame la CPI ha condannato Germain Katanga per il suo “contributo accessorio” ad un crimine contro l'umanità (omicidio) e a quattro crimini di guerra (omicidio, attacco alla popolazione civile, devastazione e saccheggio), commessi il 24 febbraio 2003 durante l'attacco al villaggio di Bogoro (Repubblica Democratica del Congo).

Infatti, ad avviso dei giudici Bruno Cotte e Fatoumata Dembele Diarra, contro il parere del giudice Van den Wyngaert, le testimonianze e le altre prove acquisite dalla Camera hanno messo in luce l’importanza del contributo dell’imputato (nel suo ruolo di intermediario tra i fornitori di armi e munizioni e coloro che hanno materialmente eseguito le condotte criminose a Bogoro) per la commissione dei suddetti reati da parte delle milizie Ngiti, nonché la consapevolezza dello stesso di agire nell’alveo del piano criminale delle milizie.

D’altra parte, la Corte ha escluso che Katanga potesse essere ritenuto responsabile dei crimini suindicati in qualità di autore principale poiché il processo non aveva dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che egli avesse il potere di dare ordini o, comunque, di garantire la loro attuazione. Lo stesso è stato quindi condannato sulla base dell'articolo 25 (3) (d) dello Statuto di Roma, che definisce “contributo accessorio” la condotta di chi “contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione [ ... ] di [ ... ] reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo contributo”.

A tal proposito, il giudice Van den Wyngaert ha rilevato, nella sua dissenting opinion (p. 33-61), che il mutamento di imputazione avrebbe reso iniquo il processo e violato i diritti della difesa, in quanto non sarebbero stati regolarmente contestati a Katanga i nuovi addebiti, negando la possibilità di svolgere indagini difensive e di predisporre un’adeguata strategia difensiva.

A breve, saranno rese pubbliche le determinazioni sulla sanzione e il risarcimento delle vittime. Il Procuratore e la difesa possono impugnare la sentenza entro 30 giorni.

Leggi la sentenza - originale (Francese)
Legge la sentenza - traduzione in inglese

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ALTRE NOTIZIE


I diritti procedurali al centro della risoluzione 27 febbraio 2014 del Parlamento europeo sul mandato d'arresto europeo

Nella risoluzione in esame il Parlamento europeo ha sottolineato la stretta relazione tra il mandato d’arresto europeo ed i diritti procedurali connessi all’uso dello stesso (diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale, il diritto di comunicare al momento dell’arresto, nonché il diritto all’informazione nei procedimenti penali). Ha invitato, quindi, gli Stati membri ad attuare, in modo tempestivo ed efficace, tanto l’insieme delle misure dell’Unione in materia di giustizia penale quanto le misure relative ai diritti procedurali non ancora recepite.

Inoltre, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare, entro un anno e ai sensi dell’art. 82 del TFUE, una serie di proposte legislative volte a prevedere, in particolare, “il diritto a un ricorso effettivo in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 13 della CEDU” e “una migliore definizione dei reati per cui è opportuno applicare il mandato d’arresto europeo al fine di agevolare l’applicazione del criterio della proporzionalità”.

Leggi il testo (Italiano)

Approvato il manifesto CCBE per il 2014

Il Ccbe, la rappresentanza a Bruxelles degli Ordini forensi nazionali europei ha approvato il Manifesto CCbe per le elezioni europee del 2014. Tra le priorità per la giustizia penale, si individuano: lo sviluppo dell’assistenza legale, mediante la previsione della double representation nei procedimenti penali transfrontalieri e l’implementazione della formazione degli avvocati, l’armonizzazione delle definizioni dei reati che vengono richiamati dalla normativa europea, il sostegno alla cooperazione tra gli avvocati e la facilitazione dell’accesso alle informazioni sui diritti delle vittime, degli arrestati o, comunque, indagati di qualsiasi Stato membro e sui modi per ottenere assistenza legale.

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